Decreto Genova – versione del 19 settembre 2018

In attesa del testo definitivo in Gazzetta Ufficiele, pubblichiamo il “Decreto Genova” nella versione in bozza consegnata alla ragioneria dello stato.

Decreto Genova nella versione bozza del 19 /09/2018 ORE 15.30 

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, PER LA SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PER IL LAVORO E PER LE ALTRE EMERGENZE 

CAPO I 

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova  

ART. 1 

(Commissario straordinario per la ricostruzione) 

  1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito “evento”, al fine di  garantire, in via d’urgenza, le attività di demolizione, rimozione e smaltimento delle macerie in  conseguenza della demolizione, nonché gli interventi di progettazione, affidamento e ricostruzione  dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario,  con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito  il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per  l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto  posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e  composta da un contingente di personale pari a venti unità, dipendenti di pubbliche amministrazioni  centrali e territoriali, previa intesa con queste ultime, in possesso delle competenze e dei requisiti di  professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni. Detto  personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi ordinamenti, con obbligo, per gli enti di appartenenza, di adottare i relativi provvedimenti e  di mantenere, a proprio carico, il trattamento economico fondamentale. Per le attività urgenti di  progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei  lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla  progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario  straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali  interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del  Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della Società ANAS s.p.a.,  delle Autorità di distretto, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica  o a controllo pubblico. Il Commissario straordinario può nominare, in aggiunta al contingente di venti  unità, fino a due sub commissari, nominati con proprio provvedimento, il cui compenso è determinato  in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98. Gli oneri connessi al funzionamento della struttura di supporto, quantificati in euro …. per l’anno  2018, euro …. per l’anno 2019 e euro …. per l’anno 2020, gravano sulla contabilità speciale intestata  al Commissario ai sensi del comma 3.
  1. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto  concessionario al momento dell’evento.
  1. Per la demolizione, per la rimozione e lo smaltimento delle relative macerie, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema  viario di collegamento, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge,  fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le  occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di  cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione  dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza  di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro  adempimento. Anche nelle more di tali attività, il Commissario straordinario dispone l’immediata  immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di  cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza  che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  1. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto in quanto tale, ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione  dell’infrastruttura e di ripristino  del connesso sistema viario di collegamento, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario  straordinario pone a sua disposizione le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività  connesse di cui al comma 6, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo  salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base  al quale sia tenuto  a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel  termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla  valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato  che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro  solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario, potendo  remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca  Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.   

[CONTINUA ….]

dl-genova

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